"Sulla GU n.95 del 23-4-2019 è stato pubblicato il D. 12 aprile 2019 recante "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66; restano esclusi:
- 66 strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini
- 67 asili nido
- 69 attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni
- 71
- 75 depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili
Il Decreto entrerà in vigore il 21 ottobre 2019, ossia 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto in G.U."